SITI WEB ISTITUZIONALI

Presidenza della Repubblica

Descrizione e Funzioni

Il Presidente della Repubblica Italiana ha funzioni di rappresentanza dell’unità nazionale (articolo 87 Cost.) e di garante del rispetto della carta costituzionale. Inoltre ha diverse funzioni in campo esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché di indirizzo politico: promulga le leggi, nomina alcuni membri in importanti organismi istituzionali e presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, è destinatario di ricorsi straordinari contro la pubblica amministrazione, può rinviare alle camere un atto legislativo, può concedere la grazia, è il comandante supremo delle forze armate italiane ecc. Il presidente viene eletto dal parlamento in seduta comune.
Il presidente – pur non essendo parte di alcuno dei poteri dello stato – partecipa alle azioni di quest’ultimi; infatti interviene nel:

  • Potere esecutivo, mediante emanazione e l’assunzione degli atti spettanti tale potere.
  • Potere legislativo, mediante partecipazione divisa col governo all’iniziativa e alla promulgazione delle leggi.
  • Potere giudiziario, mediante la presidenza del consiglio superiore della magistratura.

Fonte rielaborata Wikipedia
Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica
Maggiori informazioni sul sito istituzionale della Presidenza della Repubblica

CORTE COSTITUZIONALE

Descrizione e Funzioni

La Corte costituzionale, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse, esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del presidente della Repubblica e verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi. Prevista già nel dettato costituzionale del 1948 all’articolo 134, trovò attuazione solo nel 1955 a seguito della legge costituzionale n. 1/1953 e della legge ordinaria n. 87/1953 e tenne la sua prima udienza nel 1956. La sua sede è a Roma, al palazzo della Consulta, da cui si attribuisce alla Corte l’informale nome, per metonimia, di Consulta.
COMPETENZE
In base all’articolo 134 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n.1/1989, la Corte:

  • giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
  • risolve conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
  • si esprime sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;
  • la legge costituzionale n. 1/1953, all’articolo 2, estende le competenze della corte anche al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ordinarie esistenti.

COMPOSIZIONE
L’art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:

  • per un terzo dal Presidente della Repubblica
  • per un terzo dal Parlamento in seduta comune
  • per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; di questi (secondo l’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell’11 marzo 1953):
    • tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione
    • uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato
    • uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell’organo, l’elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.

Fonte rielaborata Wikipedia
Maggiori informazioni sul sito istituzionale della Corte Costituzionale o sulla pagina dedicata di Wikipedia

Senato della Repubblica

Descrizione e Funzioni

Il Senato della Repubblica (spesso abbreviato semplicemente in Senato), nel sistema politico italiano, è una assemblea legislativa che – unitamente alla Camera dei deputati – costituisce il Parlamento italiano. I due rami del Parlamento (o Camere) si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente. La Costituzione Italiana prevede che il Senato della Repubblica sia eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori, eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni d’età (capacità elettorale passiva), è di 315, 309 dei quali eletti nelle 20 regioni italiane, e 6 eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7, eccetto il Molise che ne ha due e la Valle d’Aosta uno (art. 57). La carica di senatore è elettiva (la capacità elettorale attiva per il Senato è stabilita dal testo costituzionale a 25 anni) e termina con la fine della legislatura, la cui durata è di cinque anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sentita l’opinione dei suoi Presidenti.
In aggiunta ai 315 Senatori eletti a suffragio universale, fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto e a vita, in numero variabile (attualmente cinque: quattro nominati e uno di diritto; l’art. 59 del testo costituzionale detta che diventi automaticamente Senatore a vita chi sia stato Presidente della Repubblica, salvo rinunzia).

Fonte rielaborata Wikipedia
Maggiori informazioni sulla pagina Wikipedia dedicata o sul sito istituzionale del Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Descrizione e Funzioni

La Camera dei deputati (a volte chiamata più semplicemente Camera) è una delle due assemblee legislative o camere che – insieme al Senato della Repubblica – costituiscono il Parlamento italiano. Dal 1861 al 1946 esistette la Camera dei deputati del Regno d’Italia, eccetto che per una breve parentesi tra il 1939 e il 1943, quando cambiò denominazione in Camera dei fasci e delle corporazioni. I due rami del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.

A norma dell’art. 56 Cost., la Camera è composta globalmente da 630 deputati, di cui 617 eletti in Italia in circoscrizioni regionali e sub-regionali di lista. Il parlamentare della Camera è detto deputato. La carica di deputato è nominale e termina con la fine della legislatura.

FUNZIONAMENTO GENERALE DELL’ASSEMBLEA
La Camera è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell’assemblea ha diritto di assistere alle sedute anche il Governo con i suoi ministri. Se richiesto, il Governo ha l’obbligo di partecipare alle sedute. Reciprocamente, il Governo ha diritto di essere sentito ogni volta che lo richiede.
La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi:

  • La prorogatio, prevista dall’art. 61.2 della Costituzione, è un istituto per cui l’organo scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Camera.
  • La proroga, prevista dall’art. 60.2, che può essere disposta con legge ordinaria e solo in caso di guerra.

La Camera, secondo l’art. 62 della Costituzione, si riunisce di diritto due volte l’anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il presidente dell’assemblea, il presidente della Repubblica o un terzo dei componenti dell’assemblea può convocarla in via straordinaria (nel qual caso, il Senato può riunirsi di diritto).
Quando il Governo emana provvedimenti d’urgenza con forza di legge (decreti legge) deve presentarli al Parlamento per la richiesta di conversione in legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono state sciolte, vengono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni (art. 77 Cost.).

Fonte rielaborata Wikipedia
Maggiori informazioni sulla pagina Wikipedia dedicata o sul sito istituzionale della Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Descrizione e Funzioni

La Presidenza del Consiglio dei ministri è la struttura organizzativa di supporto del presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Essa è organizzata quale dipartimento cui sono affidate le funzioni proprie del presidente del Consiglio, distinte da quelle proprie del Governo, inteso come competenze dei singoli ministri.
E’ organizzata in uffici di diretta collaborazione del presidente, strutture generali (dipartimenti e uffici) di cui il presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali e strutture generali di supporto al presidente per l’esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale.

Fonte rielaborata Wikipedia
Maggiori informazioni sulla pagina Wikipedia dedicata o sul sito istituzionale del Governo